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  • Ambiente e Territorio

Catasto impianti termici

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È nata la nuova APP del CIT!

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Si segnala che è stata pubblicata sul BUR 21 del 27/05/2021 la DGR 10-3262 adottata dalla Giunta Regionale in data 21/05/2021.

La DGR 10-3262 revoca e sostituisce la precedente deliberazione 32-7605 del 28/09/2018.

Utenti del servizio

Il servizio si rivolge a:

  • installatori
  • manutentori
  • terzi responsabili
  • Regione Piemonte
  • autorità competenti della PA
  • ispettori
  • responsabili di impianto (proprietari, occupanti, amministratori)
  • amministratori di condominio
  • CAT - Centri di Assistenza Tecnica per l’Artigianato

Presentazione

Il CIT permette di gestire i dati degli impianti termici presenti sul territorio regionale e di condividerli con la Pubblica Amministrazione, in linea con la normativa che prevede che dal 5 ottobre 2014 si utilizzino i nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza per le attività di installazione o manutenzione degli impianti termici.

La Regione Piemonte istituisce il CIT in sostituzione del SIGIT (Sistema Informativo di Gestione degli Impianti Termici) con l'obiettivo di organizzare in modo unitario i dati relativi agli impianti termici e di favorire l’attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale. Il nuovo sistema informativo permette agli operatori degli impianti termici di adempiere agli obblighi amministrativi e alle autorità competenti di organizzare le attività relative alle ispezioni sugli impianti termici, in coerenza con il DPR 74/2013. Inoltre consente anche ai cittadini, attraverso l'accesso via web, di verificare la situazione del proprio impianto e ottenere tutte le informazioni  in materia di impianti termici ed efficienza energetica.

Gli obiettivi del CIT:

  • realizzare la dematerializzazione delle pratiche amministrative
  • uniformare le procedure per la gestione degli impianti termici
  • assicurare la raccolta e la condivisione di dati omogenei sul territorio regionale
  • realizzare servizi per i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione dell’impianto termico nel corso del suo intero ciclo di vita
  • fornire alle autorità competenti e agli ispettori strumenti per le attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti sanzionatori
  • gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che non risultino in regola e il conseguente iter di sospensione dell’esercizio degli impianti fino alla loro regolarizzazione.

Le funzionalità disponibili:

  • assegnazione e verifica del codice impianto
  • acquisizione e verifica dei bollini
  • compilazione digitale del libretto di impianto
  • compilazione digitale dei rapporti di controllo
  • import massivo di allegati
  • subentro manutentore / installatore / responsabile
  • consultazione degli impianti
  • ispezioni
  • assunzione o revoca di responsabilità da parte del terzo responsabile
  • delega per il caricamento dei dati

Normativa di riferimento Nazionale

Normativa di riferimento Regionale

Documenti utili per i manutentori

Esempio di libretto
Scarica il libretto in formato pdf - 134 Kb

Esempio Rapporto di controllo tipo 1
Scarica il documento in formato pdf - 26 Kb

Esempio Rapporto di controllo tipo 1B
Scarica il documento in formato pdf - 26 Kb

Esempio Rapporto di controllo tipo 2
Scarica il documento in formato pdf - 18 Kb

Esempio Rapporto di controllo tipo 3
Scarica il documento in formato pdf - 44 Kb

Esempio Rapporto di controllo tipo 4
Scarica il documento in formato pdf - 44 Kb

Vademecum per stimare il contenuto acqua
Scarica il documento in formato pdf - 44 Kb

Rendimenti minimi
Scarica il documento in formato pdf - 713 Kb

Esempio di Atto (Dlgs 152/2006, art.284)
Scarica il documento in formato pdf 80 Kb

 

Aggiornamenti e novità

Si riportano di seguito gli aggiornamenti che vengono apportati al sistema Cit ad ogni rilascio:

Verifica certificato

L'assistenza CIT fornisce supporto sull'uso dell'applicativo a partire dal momento in cui il proprio certificato digitale è stato correttamente attivato sulla postazione di lavoro.
L'installazione del certificato digitale e la configurazione del computer sono a carico dell’utente.
CIT è funzionante sia su Windows che su Macintosh sui relativi browser.
ATTENZIONE. Sono stati effettuati test sulle versioni dei browser più diffusi e recenti, quindi non si garantisce la corretta funzionalità di CIT per le versioni più obsolete.
Per maggiori informazioni consultare le pagine di AGID in cui si specifica per ogni Certification Autority quali sistemi operativi vengono supportati dai dispositivi di accesso digitale.

Infine, si ricorda che le Modalità di accesso a CIT sono:

Per installatori, manutentori, 3° responsabile, distributori

1. con SPID di 2° livello rilasciato da un ente riconosciuto da Agid
2. con Altre credenziali a scelta fra: CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o certificato digitale di Firma elettronica qualificata contenente la CNS, entrambi rilasciati da un ente riconosciuto da Agid

Per responsabili d'impianto

  1. SPID di livello 1 associato al codice fiscale del responsabile dell'impianto: per richiedere SPID consultare le pagine dell' Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)
  2. CIE (Carta d'Identità Elettronica): per abilitare la propria CI seguire le istruzioni presenti sulle pagine del Ministero dell'Interno 
  3. TS-CNS (Tessera Sanitaria con chip): per abilitare la propria TS seguire le istruzioni presenti sulle pagine della Regione Piemonte - Area Sanità 
  4. Altre credenziali rilasciate da Sistema Piemonte: dal 17 aprile 2019 non viene più rilasciato nessun tipo di credenziale, ma il cittadino che le possiede già perché utilizzate per altri servizi del nostro portale, può utilizzarle anche per accedere a CIT, sia nel caso in cui possieda "utente e password" che nel caso in cui possieda "utente, password e PIN"
  5. Altre credenziali - certificato digitale o carta elettronica: ad esempio Business Key o Smart Card che contengano, oltre alla Firma Elettronica Qualificata (ovvero la firma Digitale), anche la CNS intestata al codice fiscale del cittadino responsabile dell'impianto. Per maggiori informazioni consultare le pagine dell' Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) - Piattaforme

Invio Telematico

1) Import Rapporti di Controllo

Il CIT fornisce la funzionalità "import REE" che permette di importare ed inviare all'Ente di competenza i rapporti di controllo attraverso un tracciamo XML bypassando la compilazione a mano dei medesimi sul interfaccia web del Catasto Impianti Termici.
La condivisione delle informazioni avviene mediante file in formato xml che rispettano le specifiche qui allegate (aggiornate a ottobre 2021)

Facciamo presente che al momento sussistono i seguenti vincoli all'utilizzo della funzione di "import REE":

  • presenza su CIT di un libretto di controllo consolidato per l'impianto per cui si sta cercando di caricare i rapporti di controllo
  • identificazione univoca dell'apparecchiatura che avviene mediante codice identificativo: es. GT-1,GT2, GF3, etc... La corrispondenza tra quanto indicato su libretto presente sul CIT e quanto dichiarato sull'XML è cura del manutentore stesso
  • i file XML necessitano di alcune decodifiche che possono essere mantenute aggiornate attraverso l'aggancio di appositi webservice CIT
  • ogni file XML passato al CIT deve contenere un solo rapporto di controllo
  • la nomenclatura dei singoli file deve rispettare il seguente formato:
    • per allegati II tipo 1 --> AllegatoII_[estensione a piacimento].xml
    • per allegati II tipo 1B --> AllegatoIIB_[estensione a piacimento].xml
    • per allegati III tipo 2 --> AllegatoIII_[estensione a piacimento].xml
    • per allegati IV tipo 3 --> AllegatoIV_[estensione a piacimento].xml
    • per allegati V tipo 4 --> AllegatoV_[estensione a piacimento].xml
    • per manutenzioni GT --> manutGT_[estensione a piacimento].xml
    • per manutenzioni GF --> manutGF_[estensione a piacimento].xml
    • per manutenzioni SC --> manutSC_[estensione a piacimento].xml
    • per manutenzioni CG --> manutCG_[estensione a piacimento].xml

Nel caso lo riteniate opportuno, ci rendiamo disponibili a fare alcune prove in ambiente di test su file xml da voi generati.
Tali richieste devono arrivare compilando il form nel box Assistenza.

2) Import Libretto

Il CIT fornisce la funzionalità che permette l'importazione e la precompilazione del libretto d'impianto.
La condivisione delle informazioni avviene mediante file in formato XML che rispettano le specifiche qui allegate.

Facciamo presente che al momento sussistono i seguenti vincoli all'utilizzo di tale funzione:

  • precompilazione delle informazioni web relative all'impianto (codice impianto, ubicazione, etc...) e al responsabile dell'impianto
  • per l'impianto in questione non deve esistere alcun libretto già presente
  • i file XML necessitano di alcune decodifiche che possono essere mantenute aggiornate attraverso l'aggancio di appositi webservice CIT 
  • ogni file XML passato al CIT deve contenere i dati di un solo impianto

Nel caso lo riteniate opportuno, ci rendiamo disponibili a fare alcune prove in ambiente di test su file xml da voi generati.
Tali richieste devono arrivare compilando il form nel box Assistenza.

3) Export Libretto

Tra le funzioni messe a disposizione dal CIT c'è la possibilità di scaricare l’XML (che rispetta le specifiche qui allegate) contenente tutti i dati dell’ultimo libretto consolidato.

4) Web Services

Al fine di permettere una maggiore interoperabilità con software esterni, viene data la possibilità di eseguire interscambio di dati tra CIT ed eventuali software esterni/APP, attraverso la pubblicazione di servizi che permettono di:

  • Recuperare dal CIT i dati impianto aggiornati
  • Recuperare dal CIT il PDF del libretto aggiornato
  • Recuperare dal CIT tutti i dati del libretto
  • Inviare al CIT manutenzioni e Rapporti di Efficienza Energetica

Le modalità operative per poter utilizzare questi servizi sono descritte nel documento Manuale-WebServices1_V02 qui allegato (aggiornato a ottobre 2021).

Distributori

Al fine di adeguarsi a quanto indicato nella DGR 28 Settembre 2018, n. 32-7605, il 18 dicembre 2018 è stato rilasciato un aggiornamento alla funzionalità del CIT che permette il caricamento dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità degli impianti ed alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.
Tale funzionalità permette di caricare tali dati mediante file in formato xml che rispettano le specifiche qui allegate

Facciamo presente che al momento sussistono i seguenti vincoli all'utilizzo della funzione di caricamento dati distributori:

Nel caso lo riteniate opportuno, ci rendiamo disponibili a fare alcune prove in ambiente di test su file xml da voi generati.

Tali richieste devono arrivare compilando il form nel box Assistenza.

Glossario

Impianto

Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, emendato dalla legge 48/2020 (recepimento della Direttiva europea UE 2018/844) la definizione di IMPIANTO TERMICO ha assunto una connotazione più generica ed ampia.

L'Impianto Termico viene identificato come: "l'impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;".

Tale definizione qualifica come Impianto Termico ogni apparecchio o sistema destinato a garantire il servizio di climatizzazione (raffreddamento e/o riscaldamento) ad un volume edificato ed, in presenza di centralizzazione del servizio, l'erogazione di acqua calda sanitaria alle utenze.

In tale definizione rientrano quindi,  a pieno titolo e senza riguardo a soglie minime di potenza utile erogabile, tutti i sistemi e gli apparecchi che producono o utilizzano, per le finalità sopradescritte, l'energia termica derivante:

  • dalla combustione di un combustibile (ad es. gas naturale, GPL, gasolio, biomassa ligno-cellulosica ecc),
  • dalla conversione di energia elettrica per effetto Joule (ad es pavimento radiante a resistenza elettrica) o utilizzata per l'azionamento di macchine a compressione di gas (ad es. Pompe di calore e condizionatori),
  • dall'utilizzo di calore utile proveniente, ad esempio, da una rete di teleriscaldamento o da reflui termici non altrimenti utilizzabili.

Nel quadro normativo generale gli Impianti Termici sono soggetti ad alcuni obblighi fondamentali attribuiti al Responsabile dell'impianto tra i quali la registrazione al Catasto degli Impianti termici (CIT), mediante la compilazione del Libretto di Impianto a cui viene attribuito un codice identificativo e la manutenzione e il controllo, che devono essere eseguite da imprese qualificate.

Gli impianti devono, inoltre, essere condotti nel rispetto del Regolamento (DPR 74/2013).

Impianto individuale

Si intende sia quello relativo ai fabbricati unifamiliari, sia quello delle cosiddette caldaie autonome da appartamento.

Codice impianto

Codice numerico univoco assegnato dal CIT ad ogni impianto termico registrato che può essere letto e /o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, installatore, manutentore, ispettore). Il codice Impianto è assegnato all’impianto nel momento dell’installazione ed è collegato all’impianto fino alla sua rottamazione (per impianti esistenti nel momento dell’inserimento in CIT). Gli impianti già presenti nel SIGIT mantengono il proprio codice impianto nel CIT.
I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione e che quindi operano come unico impianto termico, devono essere censiti attraverso un unico codice impianto, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti. I generatori a servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come, ad esempio, gli apparecchi singoli ad energia radiante o aerotermi, che rispettano le condizioni previste dalla definizione di impianto termico, sono considerati come un unico impianto termico a cui verrà attribuito un unico codice Impianto.

Codice REE

Il codice REE è un codice numerico preceduto dalla sigla RP, fornito da CIT e apposto automaticamente sui Rapporti tecnici di controllo di Efficienza Energetica all’atto della compilazione del REE stesso. Ogni singolo allegato (tipo1, tipo2, tipo3, tipo4) ha un suo codice REE. I rapporti di controllo aventi data di controllo precedente al 15/10/2014 presentano un codice (detto bollino verde) composto da un numero preceduto dalla sigla della Provincia che li ha rilasciati.

Installatore

Tecnico appartenente ad una ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, a svolgere le operazioni di installazione  dell'impianto termico

Manutentore

Tecnico appartenente ad una ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, a svolgere le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche occorre agire conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello delle apparecchiature così come elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Responsabile dell’impianto

L'Allegato A al D.lgs. 92/05 definisce il responsabile dell'impianto termico come "l'occupante, a  qualsiasi titolo, in  caso  di  singole  unità  immobiliari  residenziali;  il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in  caso  di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il  proprietario  o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche".

l responsabile dell’impianto termico, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 92/05 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013,  provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

Ispettore

Soggetto esperto qualificato incaricato dalla Regione Piemonte, in eventuale coordinamento con gli enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni ovvero degli  interventi  di controllo  tecnico  e  documentale  in  sito, mirati a verificare che le opere e gli  impianti  siano  conformi  alle  norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

Terzo responsabile

Soggetto terzo che riceve la delega dal responsabile di un impianto per l'esercizio, la conduzione, il controllo e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica.
La delega al terzo responsabile non e' consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
Il terzo responsabile informa la Regione Piemonte della delega ricevuta o della eventuale revoca mediante il CIT, secondo le tempistiche stabilite dalla normativa:
 
Il titolare di un incarico di Terzo Responsabile ha l'obbligo di registrare sul CIT, ai sensi della d.g.r. 32-7605 del 28 settembre 2018, Allegato A, art.3, comma 6, quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.P.R. 74/2013 e nello specifico: 
  1.  la DELEGA ricevuta, entro dieci giorni lavorativi; 
  2. la REVOCA dell'incarico da parte del Responsabile dell'impianto (ad esempio per inadempienze contrattuali), entro due giorni lavorativi; 
  3. la RINUNCIA all'incarico conferito, (ad es. per cessazione dell'attività) entro due giorni lavorativi; 
  4. la DECADENZA dal ruolo di Terzo Responsabile per la sopravvenuta mancata sussistenza delle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 del DPR 74/2013, entro i due giorni lavorativi successivi
Si rammenta inoltre che:
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. 74/2013, il terzo responsabile deve comunicare tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente (vedi punto 4).
  • nel periodo intercorrente tra la decadenza e la nuova nomina, la responsabilità e le eventuali sanzioni ritornano in capo al responsabile dell'impianto (ad es. amministratore del condominio).
  • nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attivita' di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Libretto di impianto

Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”.

Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.

A  partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.

Il modello da usare in Regione Piemonte è quello previsto dal GU. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento.

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

Rapporto di controllo

Documento che viene redatto dal manutentore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica ai sensi del DM 10 febbraio 2014 e s.m.i. deve essere redatto secondo le scadenze di cui allegato A del DPR 74/2013, per:

  • impianti di riscaldamento di potenza utile nominale maggiore di 10 kW
  • impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW.

Faq

I pieghevoli  

Assistenza

Per informazioni ed assistenza leggi tutto

Documentazione

Guida all'utilizzo del CIT
Adobe Portable Document Format - 3.94 MB
Introduzione al CIT
Adobe Portable Document Format - 1.43 MB
Riferimenti normativi CIT
Adobe Portable Document Format - 6.86 MB
Informativa trattamento dati CIT
Adobe Portable Document Format - 81.78 KB
Manuale PWA del CATASTO IMPIANTI TERMICI
Adobe Portable Document Format - 1.45 MB

Scheda informativa per l'utenza "Enti pubblici"

Box accesso PA

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È nata la nuova APP del CIT!

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Si segnala che è stata pubblicata sul BUR 21 del 27/05/2021 la DGR 10-3262 adottata dalla Giunta Regionale in data 21/05/2021.

La DGR 10-3262 revoca e sostituisce la precedente deliberazione 32-7605 del 28/09/2018.

Utenti del servizio

Il servizio si rivolge a:

  • installatori
  • manutentori
  • terzi responsabili
  • Regione Piemonte
  • autorità competenti della PA
  • ispettori
  • responsabili di impianto (proprietari, occupanti, amministratori)
  • amministratori di condominio
  • CAT - Centri di Assistenza Tecnica per l’Artigianato

Presentazione

Il CIT permette di gestire i dati degli impianti termici presenti sul territorio regionale e di condividerli con la Pubblica Amministrazione, in linea con la normativa che prevede che dal 5 ottobre 2014 si utilizzino i nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza per le attività di installazione o manutenzione degli impianti termici.

La Regione Piemonte istituisce il CIT in sostituzione del SIGIT (Sistema Informativo di Gestione degli Impianti Termici) con l'obiettivo di organizzare in modo unitario i dati relativi agli impianti termici e di favorire l’attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale. Il nuovo sistema informativo permette agli operatori degli impianti termici di adempiere agli obblighi amministrativi e alle autorità competenti di organizzare le attività relative alle ispezioni sugli impianti termici, in coerenza con il DPR 74/2013. Inoltre consente anche ai cittadini, attraverso l'accesso via web, di verificare la situazione del proprio impianto e ottenere tutte le informazioni  in materia di impianti termici ed efficienza energetica.

Gli obiettivi del CIT:

  • realizzare la dematerializzazione delle pratiche amministrative
  • uniformare le procedure per la gestione degli impianti termici
  • assicurare la raccolta e la condivisione di dati omogenei sul territorio regionale
  • realizzare servizi per i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione dell’impianto termico nel corso del suo intero ciclo di vita
  • fornire alle autorità competenti e agli ispettori strumenti per le attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti sanzionatori
  • gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che non risultino in regola e il conseguente iter di sospensione dell’esercizio degli impianti fino alla loro regolarizzazione.

Le funzionalità disponibili:

  • assegnazione e verifica del codice impianto
  • acquisizione e verifica dei bollini
  • compilazione digitale del libretto di impianto
  • compilazione digitale dei rapporti di controllo
  • import massivo di allegati
  • subentro manutentore / installatore / responsabile
  • consultazione degli impianti
  • ispezioni
  • assunzione o revoca di responsabilità da parte del terzo responsabile
  • delega ai CAT per la compilazione della documentazione impiantistica

Normativa di riferimento

DGR 21 maggio 2021, n. 10-3262

DPR 74/2013

DM 10 febbraio 2014 e s.m.i.

Legge n. 90 del 3 agosto 2013

LR n. 13 del 28 maggio 2007

Verifica installazione certificato

L'assistenza CIT fornisce supporto sull'uso dell'applicativo a partire dal momento in cui il proprio certificato digitale è stato correttamente attivato sulla postazione di lavoro.

L'installazione del certificato digitale e la configurazione del computer sono a carico dell’utente. CIT è funzionante sia su Windows che su Macintosh sui relativi browser.

ATTENZIONE. Sono stati effettuati test sulle versioni dei browser più diffusi e recenti, quindi non si garantisce la corretta funzionalità di CIT per le versioni più obsolete.

Glossario

Impianto

Si considera la definizione di impianto termico dell’articolo 2, l-tricies del D.Lgs 192/05 e s.m.i. come modificato dal D.L. n.  63/13 convertito in legge n.90/2103: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l'insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 KW. 

Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate. 

Impianto individuale

Si intende sia quello relativo ai fabbricati unifamiliari, sia quello delle cosiddette caldaie autonome da appartamento.

Codice impianto

Codice numerico univoco assegnato dal CIT ad ogni impianto termico registrato che può essere letto e /o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, installatore, manutentore, ispettore). Il codice Impianto è assegnato all’impianto nel momento dell’installazione ed è collegato all’impianto fino alla sua rottamazione (per impianti esistenti nel momento dell’inserimento in CIT). Gli impianti già presenti nel SIGIT mantengono il proprio codice impianto nel CIT.
I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione e che quindi operano come unico impianto termico, devono essere censiti attraverso un unico codice impianto, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti. I generatori a servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come, ad esempio, gli apparecchi singoli ad energia radiante o aerotermi, che rispettano le condizioni previste dalla definizione di impianto termico, sono considerati come un unico impianto termico a cui verrà attribuito un unico codice Impianto.

Bollino verde

Il bollino verde consiste nel  sistema di certificazione degli impianti termici obbligatorio dal 5 ottobre 2009 sul territorio regionale. Viene identificato in un codice progressivo che viene apposto sui rapporti di efficienza. Nel CIT viene  dematerializzato il processo di generazione e distribuzione e  pertanto non verrà più distribuito in forma cartacea a far data dal 15 ottobre 2014. I bollino verde  è un codice che viene apposto automaticamente all’atto di compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica e avrà una numerazione regionale composta da RP-nnnnn, attribuita ai singoli allegati (tipo1, tipo2, tipo3, tipo4) e non all’intero impianto. I rapporti di controllo aventi data controllo precedente al 15/10/2014 hanno bollini verdi del seguente tipo: TO-nnnnn, CN-nnnnn, etc; in cui i primi due caratteri indicano la provincia di appartenenza dell’impianto stesso.

Installatore

Tecnico appartenente ad una ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, a svolgere le operazioni di installazione  dell'impianto termico

Manutentore

Tecnico appartenente ad una ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, a svolgere le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche occorre agire conformemente alle prescrizioni e con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello delle apparecchiature così come elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Responsabile dell’impianto

L'Allegato A al D.lgs. 92/05 definisce il responsabile dell'impianto termico come"l'occupante, a  qualsiasi titolo, in  caso  di  singole  unità  immobiliari  residenziali;  il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in  caso  di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il  proprietario  o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche".

l responsabile dell’impianto termico, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 92/05 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013,  provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

Ispettore

Soggetto esperto qualificato incaricato dalla Regione Piemonte, in eventuale coordinamento con gli enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni ovvero degli  interventi  di controllo  tecnico  e  documentale  in  sito, mirati a verificare che le opere e gli  impianti  siano  conformi  alle  norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

Terzo responsabile

Soggetto terzo che riceve la delega dal responsabile di un impianto per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica

La delega al terzo responsabile non e' consentita nel caso di singole unita' immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

L'atto di assunzione di responsabilita' da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

Il terzo responsabile informa la Regione Piemonte  della delega ricevuta o della eventuale revoca mediante il CIT, secondo le tempistiche stabilite dalla normativa

Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attivita' di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Libretto di impianto

Ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5 - gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”.

Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.

A  partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.

Il modello da usare in Regione Piemonte è quello previsto dal GU. n. 55 del 07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” e comprende anche gli impianti di condizionamento, finora esenti da tale adempimento.

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

Rapporto di controllo

Documento che viene redatto dal manutentore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica ai sensi del DM 10 febbraio 2014 e s.m.i. deve essere redatto secondo le scadenze di cui allegato A del DPR 74/2013, per:

  • impianti di riscaldamento di potenza utile nominale maggiore di 10 kW
  • impianti di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW.

Assistenza

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Documentazione

Guida all'utilizzo del CIT - funzioni solo PA
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Guida all'utilizzo del CIT
Adobe Portable Document Format - 3.94 MB
Introduzione al CIT
Adobe Portable Document Format - 1.43 MB
Riferimenti normativi CIT
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Informativa trattamento dati CIT
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Manuale PWA del CATASTO IMPIANTI TERMICI
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