Tema
  • Agricoltura

Attività produzione e commercio vegetali (AVIV)

Scheda informativa per l'utenza "Imprese e liberi professionisti"

Box accesso imprese

Autenticazione tramite certificato digitale/CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
Autenticazione con SPID livello 2

Utenti del servizio

Il servizio si rivolge a:

  • soggetti che esercitano attività vivaistica o la produzione di sementi, la produzione di micelio fungino, il commercio e l'importazione di vegetali e prodotti vegetali;
  • CAA che devono presentare la richiesta di prima iscrizione o variazione per conto dei soggetti mandatari.

Presentazione

Registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e Autorizzazioni al rilascio del Passaporto delle Piante [Regolamento (UE) 2016/2031]

Il 14 dicembre 2019 entra in vigore il Regolamento 2016/2031/UE relativo al nuovo regime fitosanitario europeo.
Il nuovo Regolamento:

  • intende rafforzare la protezione delle piante e dei prodotti vegetali dagli organismi nocivi;
  • introduce nuovi obblighi per tutti gli attori della filiera, da chi importa a chi moltiplica e commercializza vegetali;
  • evidenzia la responsabilità diretta dei produttori sulla sanità dei vegetali;
  • modifica l'organizzazione dei Servizi fitosanitari nei vari Paesi membri e le procedure di sorveglianza messe in atto dai servizi ufficiali.

A partire dalla stessa data entrerà in vigore anche il regolamento (UE) 2017/625/UE che definisce le modalità di esecuzione dei controlli ufficiali in materia di sanità delle piante.
Con l'applicazione del nuovo contesto normativo fitosanitario si vogliono evitare i danni da organismi nocivi bloccandone la diffusione e l’insediamento sul territorio europeo.
Le nuove disposizioni, pur mantenendo l'architettura di base delle normative preesistenti, costituita dai controlli alle importazioni, dal passaporto delle piante, dalle zone protette ecc…, applica maggiormente il principio di precauzione, introducendo nuovi obblighi in relazione alla tracciabilità e all'obbligo di intervento per tutti gli operatori professionali interessati.
Principali modifiche apportate dal nuovo contesto normativo fitosanitario:

  • Estensione dell'obbligo del passaporto fitosanitario a tutti i vegetali destinati alla piantagione.
    Il passaporto, che rappresenta la condizione imprescindibile per la libera circolazione delle merci nella UE, si presenterà sotto forma di etichetta apposta sull'unita di vendita (lotto), con un formato semplificato e armonizzato in tutto il territorio unionale.
  • Maggiori responsabilità dell'operatore professionale (OP)
    Gli operatori professionali autorizzati all'emissione di un passaporto delle piante devono assumersi maggiori responsabilità per il proprio operato. Questi sono tenuti a controllare regolarmente lo stato di salute delle loro merci e a disporre delle conoscenze necessarie per identificare i segni della presenza degli organismi nocivi regolamentati dalla nuova legislazione.

Anche nel settore del materiale da imballaggio in legno viene promossa una maggiore responsabilità individuale da parte delle aziende sulla base della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n.15.

  • Sospetta presenza di un Organismo nocivo
    Quando vi sia anche il solo sospetto della presenza di un Organismo nocivo da quarantena rilevante per il territorio dell'Unione europea o di un organismo che può soddisfare le condizioni per essere considerato tale, un operatore professionale ha l'obbligo di informare subito il Servizio fitosanitario competente e adottare tutte le misure precauzionali per impedirne la diffusione.
  • Sistemi di tracciabilità
    Ogni operatore professione che acquista o vende piante e prodotti delle piante deve registrare tutti i dati che gli consentono di identificare il fornitore o l'acquirente di ogni unità movimentata.
  • Inasprimento delle condizioni per l'importazione da Paesi terzi e controlli frontalieri rafforzati
    L'importazione di materiale vegetale vivo (piante, frutta, ortaggi, fiori recisi, sementi, ecc.) da Paesi Terzi è consentita unicamente se tale materiale è scortato da un certificato fitosanitario. Ciò vale anche per i materiali vegetali introdotti nel bagaglio dei viaggiatori.

Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

Il nuovo Regolamento 2016/2031/UE ha istituito il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) nel quale il Servizio fitosanitario registra gli Operatori Professionali che operano sul territorio dello Stato membro interessato.
Il Settore Fitosanitario regionale alimenta il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) a livello regionale.
Chi deve richiedere l'iscrizione (art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031):
a) l’operatore professionale che introduce o sposta nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
b) l’operatore professionale autorizzato a rilasciare passaporti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai sensi dell’art.89 del Reg.(UE) 2031/2016;
c) l’operatore professionale che chiede all'autorità competente di rilasciare i certificati fitosanitari per l’esportazione, la riesportazione e pre-esportazione;
d) l’operatore professionale autorizzato ad applicare il marchio ISPM15 o l’operatore professionale autorizzato a rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all'articolo 99 del Reg. (UE) 2016/2031, che fornisce informazioni ai sensi degli articoli 45 o 55 del medesimo regolamento, o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate;
Sono esonerati dall’ iscrizione al RUOP

  • gli operatori professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;
  • gli operatori professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di semente, escluse quelle che richiedono un certificato fitosanitario in caso di introduzione nell’UE;
  • chi esercita una attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti che si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;
  • chi esercita esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo con l’utilizzo di materiale da imballaggio di legno.

Ai sensi del punto 4 dell’art. 66 del Regolamento (UE) 2016/2031, il Settore Fitosanitario inserisce nel RUOP gli OP attualmente iscritti al RUP (tranne le eccezioni previste) e gli OP autorizzati previsti dalla nuova normativa.
L’Operatore professionale iscritto nel RUOP con procedura d’ufficio presenta, a partire dal 14 gennaio 2020 ed entro il 14 marzo 2020, l’eventuale aggiornamento dei dati relativi ai siti di produzione e alle specie di piante prodotte o commercializzate.  

Passaporto delle piante

Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante (art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031)
Il Settore Fitosanitario concede all’Operatore Professionale un’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per piante, prodotti vegetali e altri oggetti appartenenti a particolari famiglie, generi o specie e tipi di merci, qualora l’operatore soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

  • possiede le conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all’art. 87 riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell’art. 30, par. 1, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali organismi nocivi, i sintomi ad essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi;
  • dispone di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità di cui all’art. 69 (registra i dati che gli consentono di identificare per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto fornita gli OP che l’hanno fornita e gli OP ai quali è stata fornita e le informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante; conserva i dati registrati per almeno tre anni dalla data in cui sono stati forniti);

e all’art. 70 (istituisce sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l’identificazione degli spostamenti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti all’interno e tra i siti).

Accreditamento per la produzione di materiali di moltiplicazione

L'accreditamento del produttore vivaista da parte della Regione è finalizzato alla vendita di materiali di propagazione di fruttiferi, orticole e ornamentali per il quale sono richiesti specifici requisiti di qualità sotto il profilo genetico e sanitario. Consente la commercializzazione di questi materiali in tutta l'Unione europea
Possono richiedere l'accreditamento i vivaisti iscritti al RUOP contestualmente alla richiesta di tale iscrizione.

Per ulteriori dettagli consultare anche la seguente pagina:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/autorizzazioni-alla-produzione-commercializzazione

Come presentare la  richiesta

Le richieste di autorizzazione (prima iscrizione o variazione) possono essere presentate attraverso i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA).
Per presentare la domanda in proprio occorre:

  • essere in possesso di una carta nazionale dei servizi (CNS) o della login e password o dello SPID;
  • essere iscritti all’anagrafe agricola del Piemonte ed aver aggiornato i propri dati.

Tutela dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679

Note operative

Documentazione

Assistenza

Assistenza applicativa
Per richieste di assistenza contattare il tel. 011 0824455 (lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi) oppure compilare il form.

Informazioni amministrative
tel. 800333444, lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi
email

Documentazione

Manuale procedura (febbraio 2023)
Adobe Portable Document Format - 1.97 MB
Autorizzazioni vivaistiche - Revisione settori di attività
Adobe Portable Document Format - 1.23 MB
Autorizzazioni vivaistiche - FAQ
Adobe Portable Document Format - 267.89 KB

Scheda informativa per l'utenza "Enti pubblici"

Box accesso PA

Il servizio è soggetto ad autenticazione tramite username e password.
Per i referenti regionali con certificato digitale

Utenti del servizio

Il servizio si rivolge alla pubblica amministrazione competente per la ricezione e il controllo dell’attività richiesta (Regione Piemonte – Settore A1703A Fitosanitario e servizi tecnico scientifici)

Presentazione

Registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e Autorizzazioni al rilascio del Passaporto delle Piante [Regolamento (UE) 2016/2031]

Il 14 dicembre 2019 entra in vigore il Regolamento 2016/2031/UE relativo al nuovo regime fitosanitario europeo.
Il nuovo Regolamento:

  • intende rafforzare la protezione delle piante e dei prodotti vegetali dagli organismi nocivi;
  • introduce nuovi obblighi per tutti gli attori della filiera, da chi importa a chi moltiplica e commercializza vegetali;
  • evidenzia la responsabilità diretta dei produttori sulla sanità dei vegetali;
  • modifica l'organizzazione dei Servizi fitosanitari nei vari Paesi membri e le procedure di sorveglianza messe in atto dai servizi ufficiali.

A partire dalla stessa data entrerà in vigore anche il regolamento (UE) 2017/625/UE che definisce le modalità di esecuzione dei controlli ufficiali in materia di sanità delle piante.
Con l'applicazione del nuovo contesto normativo fitosanitario si vogliono evitare i danni da organismi nocivi bloccandone la diffusione e l’insediamento sul territorio europeo.
Le nuove disposizioni, pur mantenendo l'architettura di base delle normative preesistenti, costituita dai controlli alle importazioni, dal passaporto delle piante, dalle zone protette ecc…, applica maggiormente il principio di precauzione, introducendo nuovi obblighi in relazione alla tracciabilità e all'obbligo di intervento per tutti gli operatori professionali interessati.
Principali modifiche apportate dal nuovo contesto normativo fitosanitario:

  • Estensione dell'obbligo del passaporto fitosanitario a tutti i vegetali destinati alla piantagione.
    Il passaporto, che rappresenta la condizione imprescindibile per la libera circolazione delle merci nella UE, si presenterà sotto forma di etichetta apposta sull'unita di vendita (lotto), con un formato semplificato e armonizzato in tutto il territorio unionale.
  • Maggiori responsabilità dell'operatore professionale (OP)
    Gli operatori professionali autorizzati all'emissione di un passaporto delle piante devono assumersi maggiori responsabilità per il proprio operato. Questi sono tenuti a controllare regolarmente lo stato di salute delle loro merci e a disporre delle conoscenze necessarie per identificare i segni della presenza degli organismi nocivi regolamentati dalla nuova legislazione.

Anche nel settore del materiale da imballaggio in legno viene promossa una maggiore responsabilità individuale da parte delle aziende sulla base della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n.15.

  • Sospetta presenza di un Organismo nocivo
    Quando vi sia anche il solo sospetto della presenza di un Organismo nocivo da quarantena rilevante per il territorio dell'Unione europea o di un organismo che può soddisfare le condizioni per essere considerato tale, un operatore professionale ha l'obbligo di informare subito il Servizio fitosanitario competente e adottare tutte le misure precauzionali per impedirne la diffusione.
  • Sistemi di tracciabilità
    Ogni operatore professione che acquista o vende piante e prodotti delle piante deve registrare tutti i dati che gli consentono di identificare il fornitore o l'acquirente di ogni unità movimentata.
  • Inasprimento delle condizioni per l'importazione da Paesi terzi e controlli frontalieri rafforzati
    L'importazione di materiale vegetale vivo (piante, frutta, ortaggi, fiori recisi, sementi, ecc.) da Paesi Terzi è consentita unicamente se tale materiale è scortato da un certificato fitosanitario. Ciò vale anche per i materiali vegetali introdotti nel bagaglio dei viaggiatori.

Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

Il nuovo Regolamento 2016/2031/UE ha istituito il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) nel quale il Servizio fitosanitario registra gli Operatori Professionali che operano sul territorio dello Stato membro interessato.
Il Settore Fitosanitario regionale alimenta il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) a livello regionale.
Chi deve richiedere l'iscrizione (art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031):
a) l’operatore professionale che introduce o sposta nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
b) l’operatore professionale autorizzato a rilasciare passaporti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai sensi dell’art.89 del Reg.(UE) 2031/2016;
c) l’operatore professionale che chiede all'autorità competente di rilasciare i certificati fitosanitari per l’esportazione, la riesportazione e pre-esportazione;
d) l’operatore professionale autorizzato ad applicare il marchio ISPM15 o l’operatore professionale autorizzato a rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all'articolo 99 del Reg. (UE) 2016/2031, che fornisce informazioni ai sensi degli articoli 45 o 55 del medesimo regolamento, o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate;
Sono esonerati dall’ iscrizione al RUOP

  • gli operatori professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;
  • gli operatori professionali che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di semente, escluse quelle che richiedono un certificato fitosanitario in caso di introduzione nell’UE;
  • chi esercita una attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti che si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;
  • chi esercita esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo con l’utilizzo di materiale da imballaggio di legno.

Ai sensi del punto 4 dell’art. 66 del Regolamento (UE) 2016/2031, il Settore Fitosanitario inserisce nel RUOP gli OP attualmente iscritti al RUP (tranne le eccezioni previste) e gli OP autorizzati previsti dalla nuova normativa.
L’Operatore professionale iscritto nel RUOP con procedura d’ufficio presenta, a partire dal 14 gennaio 2020 ed entro il 14 marzo 2020, l’eventuale aggiornamento dei dati relativi ai siti di produzione e alle specie di piante prodotte o commercializzate.  

Passaporto delle piante

Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante (art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031)
Il Settore Fitosanitario concede all’Operatore Professionale un’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per piante, prodotti vegetali e altri oggetti appartenenti a particolari famiglie, generi o specie e tipi di merci, qualora l’operatore soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

  • possiede le conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all’art. 87 riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell’art. 30, par. 1, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali organismi nocivi, i sintomi ad essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi;
  • dispone di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità di cui all’art. 69 (registra i dati che gli consentono di identificare per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto fornita gli OP che l’hanno fornita e gli OP ai quali è stata fornita e le informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante; conserva i dati registrati per almeno tre anni dalla data in cui sono stati forniti);

e all’art. 70 (istituisce sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l’identificazione degli spostamenti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti all’interno e tra i siti).

Accreditamento per la produzione di materiali di moltiplicazione

L'accreditamento del produttore vivaista da parte della Regione è finalizzato alla vendita di materiali di propagazione di fruttiferi, orticole e ornamentali per il quale sono richiesti specifici requisiti di qualità sotto il profilo genetico e sanitario. Consente la commercializzazione di questi materiali in tutta l'Unione europea
Possono richiedere l'accreditamento i vivaisti iscritti al RUOP contestualmente alla richiesta di tale iscrizione.

Per ulteriori dettagli consultare la relativa pagina sul portale Regione Piemonte.

Accertamento, sopralluogo e autorizzazione di una richiesta

Le richieste di autorizzazione (prima iscrizione o variazione) presentate attraverso i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) oppure dai soggetti stessi utilizzando le proprie credenziali di accesso sono sottoposte ad:

  • accertamento
  • eventuale sopralluogo
  • autorizzazione

da parte della PA competente della Regione Piemonte – Settore A1703A Fitosanitario e servizi tecnico scientifici

Tutela dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679

Note operative

Documentazione

Assistenza

Assistenza applicativa
Per richieste di assistenza contattare il tel. 011 0824455 (lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi) oppure compilare il form.

Informazioni amministrative
tel. 800333444, lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi
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Documentazione

Manuale procedura (febbraio 2023)
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Autorizzazioni vivaistiche - Revisione settori di attività
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Autorizzazioni vivaistiche - FAQ
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