Tema
  • Agricoltura

Attività produzione e commercio vegetali (AVIV)

Scheda informativa per l'utenza "Imprese e liberi professionisti"

Box accesso imprese

Autenticazione tramite certificato digitale/CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
Autenticazione con SPID livello 2

Utenti del servizio

Il servizio si rivolge a:

  • soggetti che esercitano attività vivaistica o la produzione di sementi, la produzione di micelio fungino, il commercio e l'importazione di vegetali e prodotti vegetali;
  • CAA che devono presentare la richiesta di prima iscrizione o variazione per conto dei soggetti mandatari.

Presentazione

Registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e Autorizzazioni al rilascio del Passaporto delle Piante [Regolamento (UE) 2016/2031]

Il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il Regolamento 2016/2031/UE relativo al nuovo regime fitosanitario europeo.

A partire dalla stessa data è entrato in vigore anche il regolamento (UE) 2017/625/UE che definisce le modalità di esecuzione dei controlli ufficiali in materia di sanità delle piante.

Le nuove disposizioni, pur mantenendo l'architettura di base delle normative preesistenti (controlli alle importazioni, passaporto delle piante, zone protette), applicano maggiormente il principio di precauzione, introducendo nuovi obblighi in materia di tracciabilità del materiale vegetale e nuove responsabilità per tutti gli operatori professionali interessati.

L'applicazione della nuova normativa fitosanitaria mira a contrastare i danni provocati da organismi nocivi cercando di ostacolarne l’ingresso, la diffusione e l’insediamento sul territorio europeo.

Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

L’articolo 65 del Reg. (UE) 2016/2031 istituisce il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (di seguito RUOP), al quale devono iscriversi alcune categorie di Operatori Professionali (OP):

  • gli OP che introducono o spostano nell'Unione Europea, piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
  • gli OP autorizzati a rilasciare i passaporti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai sensi dell’art. 89 del Reg. (UE) 2031/2016;
  • coloro che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati fitosanitari per l’esportazione, la riesportazione e la pre-esportazione  
  • gli OP autorizzati ad applicare il marchio ISPM 15 o autorizzati a rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all'articolo 99 del Reg. (UE) 2016/2031, che fornisce informazioni ai sensi degli articoli 45 o 55 del medesimo regolamento, o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate.

La registrazione al RUOP è unica sul territorio nazionale e deve essere richiesta al Servizio Fitosanitario Regionale dove ha sede legale l’azienda.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la pubblicazione del Documento tecnico ufficiale n. 4 del Servizio Fitosanitario Nazionale “Procedura operativa per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19” del 10/02/2022.

Tra le novità introdotte, viene indicato che anche gli operatori professionali che forniscono esclusivamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata presso mercati agricoli o altri mercati che hanno luogo al di fuori del territorio di competenza del SFR ove ha sede l’operatore professionale necessitano di registrazione al RUOP.

Per maggiori informazioni sulle altre tipologie di operatori professionali soggetti ad obbligo d’iscrizione al RUOP ed OP esonerati, si rimanda a questo collegamento https://www.protezionedellepiante.it/documento-tecnico-n-4-ruop/.

Passaporto delle piante

Secondo la nuova normativa fitosanitaria, il passaporto delle piante è un’etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento, nel territorio dell’Unione Europea, di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti e, se del caso, per la loro introduzione e spostamento nelle zone protette (elencati nell’Allegato XIII e XIV del Reg. di esecuzione (UE) 2019/2072). Il passaporto deve essere rilasciato da OP registrati al RUOP ed autorizzati dal Servizio Fitosanitario competente per centro aziendale (art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031).

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’emissione del passaporto, l’OP deve:

  • possedere le conoscenze necessarie per effettuare esami, almeno visivi, sulle proprie produzioni per prevenire il rischio di introduzione e diffusione di eventuali organismi nocivi (previsti all’art.87 del Reg. (UE) 2016/2031);
  • disporre di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità delle produzioni, ovvero registrare: i dati di acquisto e cessione delle proprie unità di vendita, le informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante, gli spostamenti di piante all’interno e tra i propri siti di produzione (art. 69 e 70 del Reg. (UE) 2016/2031)

L’OP autorizzato appone il passaporto sull’unità di vendita (costituita da una singola pianta oppure da un gruppo/lotto di piante omogeneo nella sua composizione, origine e negli altri elementi pertinenti) prima del suo spostamento nel territorio dell’Unione. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio, contenitore. E’ richiesta l’emissione del passaporto anche quando le piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono forniti direttamente a un utilizzatore finale attraverso vendita tramite contratti a distanza (qualsiasi contratto, concluso senza la presenza fisica e simultanea del venditore e dell’acquirente e perfezionato mediante l’uso di mezzi di comunicazione a distanza ad esempio: internet, fax, email, lettere, cataloghi online etc.), che prevede la cessione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti con la spedizione del materiale mediante un servizio postale o un corriere, direttamente presso l’acquirente o presso punti di ritiro.

Fornitori

Il vivaista che intenda ottenere produzioni di materiali vegetali controllati sotto il profilo genetico-sanitario destinate ad aziende agricole, può richiedere specifica domanda al Settore Fitosanitario Regionale.

Certificazione volontaria

Un ulteriore livello di garanzia superiore sulle produzioni vegetali è offerto dalla Certificazione Europea su base volontaria. Tale procedura viene normata dal Titolo IV - Capo I, II, III del D. Lgs. n.18/2021 e prevede ulteriori adempimenti inerenti alle produzioni, ai controlli e alla documentazione necessaria alla commercializzazione del materiale prodotto.

Come presentare la  richiesta

Le richieste di autorizzazione (prima iscrizione o variazione) possono essere presentate attraverso i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA).
Per presentare la domanda in proprio occorre:

  • essere in possesso di una carta nazionale dei servizi (CNS) o della login e password o dello SPID;
  • essere iscritti all’anagrafe agricola del Piemonte ed aver aggiornato i propri dati.

Tutela dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679

Note operative

Documentazione

Assistenza

Assistenza applicativa
Per richieste di assistenza contattare il tel. 011 0824455 (lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi) oppure compilare il form.

Informazioni amministrative
tel. 800333444, lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi
email

Documentazione

Manuale procedura (febbraio 2023)
Adobe Portable Document Format - 1.97 MB
Autorizzazioni vivaistiche - Revisione settori di attività
Adobe Portable Document Format - 1.23 MB
Autorizzazioni vivaistiche - FAQ
Adobe Portable Document Format - 267.89 KB

Scheda informativa per l'utenza "Enti pubblici"

Box accesso PA

Il servizio è soggetto ad autenticazione tramite username e password.
Per i referenti regionali con certificato digitale

Utenti del servizio

Il servizio si rivolge a:

  • soggetti che esercitano attività vivaistica o la produzione di sementi, la produzione di micelio fungino, il commercio e l'importazione di vegetali e prodotti vegetali;
  • CAA che devono presentare la richiesta di prima iscrizione o variazione per conto dei soggetti mandatari.

Presentazione

Registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e Autorizzazioni al rilascio del Passaporto delle Piante [Regolamento (UE) 2016/2031]

Il 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il Regolamento 2016/2031/UE relativo al nuovo regime fitosanitario europeo.

A partire dalla stessa data è entrato in vigore anche il regolamento (UE) 2017/625/UE che definisce le modalità di esecuzione dei controlli ufficiali in materia di sanità delle piante.

Le nuove disposizioni, pur mantenendo l'architettura di base delle normative preesistenti (controlli alle importazioni, passaporto delle piante, zone protette), applicano maggiormente il principio di precauzione, introducendo nuovi obblighi in materia di tracciabilità del materiale vegetale e nuove responsabilità per tutti gli operatori professionali interessati.

L'applicazione della nuova normativa fitosanitaria mira a contrastare i danni provocati da organismi nocivi cercando di ostacolarne l’ingresso, la diffusione e l’insediamento sul territorio europeo.

Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

L’articolo 65 del Reg. (UE) 2016/2031 istituisce il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (di seguito RUOP), al quale devono iscriversi alcune categorie di Operatori Professionali (OP):

  • gli OP che introducono o spostano nell'Unione Europea, piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
  • gli OP autorizzati a rilasciare i passaporti delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai sensi dell’art. 89 del Reg. (UE) 2031/2016;
  • coloro che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati fitosanitari per l’esportazione, la riesportazione e la pre-esportazione  
  • gli OP autorizzati ad applicare il marchio ISPM 15 o autorizzati a rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all'articolo 99 del Reg. (UE) 2016/2031, che fornisce informazioni ai sensi degli articoli 45 o 55 del medesimo regolamento, o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate.

La registrazione al RUOP è unica sul territorio nazionale e deve essere richiesta al Servizio Fitosanitario Regionale dove ha sede legale l’azienda.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la pubblicazione del Documento tecnico ufficiale n. 4 del Servizio Fitosanitario Nazionale “Procedura operativa per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19” del 10/02/2022.

Tra le novità introdotte, viene indicato che anche gli operatori professionali che forniscono esclusivamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata presso mercati agricoli o altri mercati che hanno luogo al di fuori del territorio di competenza del SFR ove ha sede l’operatore professionale necessitano di registrazione al RUOP.

Per maggiori informazioni sulle altre tipologie di operatori professionali soggetti ad obbligo d’iscrizione al RUOP ed OP esonerati, si rimanda a questo collegamento https://www.protezionedellepiante.it/documento-tecnico-n-4-ruop/.

Passaporto delle piante

Secondo la nuova normativa fitosanitaria, il passaporto delle piante è un’etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento, nel territorio dell’Unione Europea, di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti e, se del caso, per la loro introduzione e spostamento nelle zone protette (elencati nell’Allegato XIII e XIV del Reg. di esecuzione (UE) 2019/2072). Il passaporto deve essere rilasciato da OP registrati al RUOP ed autorizzati dal Servizio Fitosanitario competente per centro aziendale (art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031).

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’emissione del passaporto, l’OP deve:

  • possedere le conoscenze necessarie per effettuare esami, almeno visivi, sulle proprie produzioni per prevenire il rischio di introduzione e diffusione di eventuali organismi nocivi (previsti all’art.87 del Reg. (UE) 2016/2031);
  • disporre di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità delle produzioni, ovvero registrare: i dati di acquisto e cessione delle proprie unità di vendita, le informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante, gli spostamenti di piante all’interno e tra i propri siti di produzione (art. 69 e 70 del Reg. (UE) 2016/2031)

L’OP autorizzato appone il passaporto sull’unità di vendita (costituita da una singola pianta oppure da un gruppo/lotto di piante omogeneo nella sua composizione, origine e negli altri elementi pertinenti) prima del suo spostamento nel territorio dell’Unione. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio, contenitore. E’ richiesta l’emissione del passaporto anche quando le piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono forniti direttamente a un utilizzatore finale attraverso vendita tramite contratti a distanza (qualsiasi contratto, concluso senza la presenza fisica e simultanea del venditore e dell’acquirente e perfezionato mediante l’uso di mezzi di comunicazione a distanza ad esempio: internet, fax, email, lettere, cataloghi online etc.), che prevede la cessione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti con la spedizione del materiale mediante un servizio postale o un corriere, direttamente presso l’acquirente o presso punti di ritiro.

Fornitori

Il vivaista che intenda ottenere produzioni di materiali vegetali controllati sotto il profilo genetico-sanitario destinate ad aziende agricole, può richiedere specifica domanda al Settore Fitosanitario Regionale.

Certificazione volontaria

Un ulteriore livello di garanzia superiore sulle produzioni vegetali è offerto dalla Certificazione Europea su base volontaria. Tale procedura viene normata dal Titolo IV - Capo I, II, III del D. Lgs. n.18/2021 e prevede ulteriori adempimenti inerenti alle produzioni, ai controlli e alla documentazione necessaria alla commercializzazione del materiale prodotto.

Come presentare la  richiesta

Le richieste di autorizzazione (prima iscrizione o variazione) possono essere presentate attraverso i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA).
Per presentare la domanda in proprio occorre:

  • essere in possesso di una carta nazionale dei servizi (CNS) o della login e password o dello SPID;
  • essere iscritti all’anagrafe agricola del Piemonte ed aver aggiornato i propri dati.

Tutela dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679

Note operative

Documentazione

Assistenza

Assistenza applicativa
Per richieste di assistenza contattare il tel. 011 0824455 (lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi) oppure compilare il form.

Informazioni amministrative
tel. 800333444, lun-ven ore 8.00-18.00, festivi esclusi
email

Documentazione

Manuale procedura (febbraio 2023)
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Autorizzazioni vivaistiche - Revisione settori di attività
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Autorizzazioni vivaistiche - FAQ
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