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  • Sanità

Graduatorie regionali dei medici di assistenza primaria e pediatria

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Avvisi

A partire dal 13 dicembre 2024 e per 20 gg (fino al 1° gennaio 2025) è aperta la presentazione delle domande di assegnazione incarichi vacanti per Medici assistenza primaria (zone carenti) ai sensi dell’art. 32 dell’ACN 28 aprile 2022, per 401 posizioni disponibili sull’intero territorio regionale. Le domande sono riservate agli iscritti al corso di formazione MMG.

Prendere visione delle "FAQ".

Utenti del servizio

Il servizio si rivolge ai medici.

Presentazione

La procedura consente di presentare domanda ai medici di medicina generale e medici pediatri che vogliono essere inclusi:

  • nelle graduatorie regionali di medicina generale e di pediatria

I medici di medicina generale e medici pediatri aspiranti al convenzionamento possono presentare domanda per l’inclusione nelle graduatorie regionali di Medicina generale e di Pediatria, così come previsto dall’art. 19 dei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali 2022 di settore, riportati nella sezione Documentazione.

  • nelle graduatorie per l’assegnazione incarichi vacanti di assistenza primaria (zone carent)i

I medici di medicina generale in possesso dei requisiti possono presentare domanda per l’assegnazione dell’incarico ai sensi dell’art. 34 dell’ACN 20 gennaio 2022 dei medici di medicina generale.

  • nelle graduatorie per l’assegnazione incarichi vacanti di assistenza pediatrica (zone carent)i

I medici pediatri in possesso dei requisiti possono presentare domanda per l’assegnazione dell’incarico ai sensi dell’art. 32 dell’ACN 28 aprile 2022 dei medici pediatri di libera scelta.

 

Requisiti per la presentazione delle domande

L'invio della domanda è soggetto all'imposta da bollo da 16 €, utilizzabile per un'unica transazione e "annullata" secondo le indicazioni contenute nelle FAQ (ammessa solo per domande graduatoria regionale), oppure pagata direttamente on-line prima dell’invio della domanda.
Le domande che non soddisfano tali requisiti verranno respinte.

Graduatorie regionali per Medici di medicina generale

Graduatorie regionali per Medici pediatri

Assegnazione incarico vacante (zona carente) per Medici di medicina generale

Assegnazione incarico vacante (zona carente) per Pediatri in libera scelta

 

Graduatorie regionali di medicina generale e di pediatria

Criteri per la formazione delle graduatorie

Le graduatorie regionali di medicina generale e di pediatria sono redatte in base ai criteri stabiliti dai seguenti articoli che sostituiscono integralmente il previdente art. 15 dei rispettivi AA.CC.NN. di settore:

conseguentemente il punteggio attribuito all’attività di servizio svolto sarà rideterminato alla luce dei nuovi criteri.

Si invitano i medici interessati a verificare le proprie attività precedentemente dichiarate.
Si segnala che le attività effettuate nell’ambito della medicina penitenziaria dovranno essere reinserite (se non già presenti nella continuità assistenziale) in quanto il nuovo art. 3 dell’ACN/2018 ha suddiviso le attività  precedentemente accorpate in un unico titolo di servizio.

Date e scadenze

Entro il 30 settembre saranno approvate e pubblicate sul BURP le graduatorie provvisorie.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie i medici interessati possono presentare, tramite PEC all’indirizzo personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.

Entro il 30 novembre saranno approvate e pubblicate sul BURP le graduatorie definitive, che hanno validità annuale e sono utilizzabili per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell’anno successivo.

Graduatorie ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per zone carenti (ai sensi dell’art. 34, c. 17, ACN per la disciplina dei rapporti con i MMG del 20 gennaio 2022)

Criteri per la formazione delle graduatorie

  • a) I medici in possesso dei requisiti per il trasferimento sono graduati in base all’anzianità di incarico a tempo indeterminato come medici di assistenza primaria, detratti i periodi di sospensione dall’incarico di cui all’ACN 2009, art. 18, c. 1. (I medici già titolari di incarico di assistenza primaria a tempo indeterminato possono concorrere all’assegnazione degli incarichi solo per trasferimento);
  • b) I medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso sono graduati nell’ordine risultante dalla somma dei seguenti punteggi:
    • punteggio riportato in graduatoria regionale 2022;
    • punti 5 ai medici residenti in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale in cui presentano domanda, a condizione che essi vi siano residenti da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale e che abbiano mantenuto tale requisito fino al conferimento dell’incarico;
    • punti 20 ai medici residenti nel territorio regionale da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale e che abbiano mantenuto tale requisito fino al conferimento dell’incarico.
  • c) I medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea.

In caso di pari posizione, i medici dei punti a) e b) sono graduati nell’ordine di minore età, voto di laurea e anzianità di laurea.

Metodo di assegnazione

La Regione, o il soggetto da questa individuato, interpella:

  • 1) In prima fase, i medici in possesso del diritto di trasferimento nella misura di un terzo degli incarichi disponibili in ciascuna ASL (Gli eventuali quozienti frazionali ottenuti nel calcolo si approssimano all’unità più vicina). In caso di disponibilità di un solo posto, esso potrà essere assegnato ai candidati in possesso di tale diritto;
  • 2) In seconda fase, i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso, in ordine di punteggio totale decrescente, secondo le seguenti riserve:
    • a) 80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione in medicina generale;
    • b) 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione in medicina generale.

Qualora, per carenza di domande non vengano assegnati tutti gli incarichi spettanti ad una delle due riserve, essi potranno essere assegnati all’altra.
Gli aspiranti possono concorrere esclusivamente per una delle due riserve.
I quozienti frazionali derivanti dall’applicazione delle percentuali di riserva sono approssimati all’unità più vicina. In caso di quoziente frazionale pari, il posto viene assegnato alla riserva più bassa;

  • 3) In terza fase, i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso. Essi sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea. Tra di essi, verranno interpellati prioritariamente i residenti nell’ambito territoriale carente, poi i residenti nel territorio aziendale, successivamente i residenti in regione e da ultimo i residenti fuori regione;

La scadenza dei termini per la conclusione del procedimento di assegnazione degli incarichi, in ragione della sua complessità, si concluderà entro 180 giorni dalla loro pubblicazione (L. 241/90 e s.m.i.).

Incarichi vacanti residui del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta (ai sensi dell’art. 34, c. 17, ACN per la disciplina dei rapporti con i MMG del 20 gennaio 2022)

Criteri per la formazione delle graduatorie

In caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure espresse precedentemente, possono concorrere al conferimento degli incarichi

  • d) I medici inseriti in una delle graduatorie dei MMG di Regione diversa dal Piemonte valida per l’anno in corso sono graduati sulla base del punteggio attribuito in tale graduatoria ed in caso di pari punteggio prevalgono, nell’ordine, la minore età, il voto di laurea e l’anzianità di laurea;
  • e) I medici in possesso dell’attestato specifico di formazione in medicina generale sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti nell’ambito territoriale carente, successivamente per i residenti nel territorio dell’ASL, poi per i residenti in regione Piemonte e da ultimo per i residenti fuori regione.

Metodo di assegnazione

Fra le due categorie indicate precedentemente, la priorità spetta ai medici inseriti in una delle graduatorie dei MMG di Regione diversa dal Piemonte valida per l’anno in corso.

Incarichi vacanti ulteriormente residui del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta (ai sensi dell’art. 34, c. 18, ACN per la disciplina dei rapporti con i MMG del 20 gennaio 2022)

Criteri per la formazione delle graduatorie

In caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure espresse precedentemente, possono concorrere al conferimento degli incarichi i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale in Regione Piemonte nell’anno in corso, secondo il seguente ordine di priorità:

f) Gli iscritti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12;
g) Gli iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.

 

In fase di interpello, la priorità viene assegnata ai residenti nell’ambito territoriale carente, successivamente ai residenti nel territorio dell’Azienda sanitaria, in seguito ai residenti nella regione e da ultimo ai residenti fuori regione.

Nel rispetto dell’ordine di priorità fra le due tipologie su espresse, i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale nell’anno in corso sono graduati, nel rispetto dell’annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso. In caso di pari anzianità sono graduati ulteriormente secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l’anzianità di laurea.

Metodo di assegnazione

In fase di interpello, la priorità viene assegnata ai residenti nell’ambito territoriale carente, successivamente ai residenti nel territorio dell’Azienda sanitaria, in seguito ai residenti nella regione e da ultimo ai residenti fuori regione

Graduatorie di assistenza pediatrica per zone carenti (ai sensi dell’art. 32, c. 5, ACN per la disciplina dei rapporti con i PLS del 28 aprile 2022)

Criteri per la formazione delle graduatorie

Possono concorrere al conferimento degli incarichi secondo il seguente ordine:

  • a) per trasferimento: i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato nella Regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali da almeno due anni nell’ambito territoriale di provenienza e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nel S.S.N.;
  • b) per trasferimento: i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato iscritti da almeno quattro anni in un elenco di pediatri di libera scelta di altra Regione e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nel S.S.N.;
  • c) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale per l’anno in corso valida al momento della pubblicazione degli ambiti territoriali;
  • d) i pediatri che abbiano acquisito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale, autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda di cui al comma 4.

Metodo di assegnazione

I pediatri di cui alle lettere a) e b) sono graduati in base all'anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato, detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico.
I pediatri di cui alla lettera c) sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:

  1.  punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’articolo 19;
  2. punti 6 a coloro che nell’ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell’incarico;
  3. punti 10 ai pediatri residenti nell’ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell’incarico.

I pediatri di cui alla lettera d) sono graduati nell’ordine della anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e della minore età.
In caso di pari posizione in graduatoria, i pediatri di cui alle lettere a) e b) e c) sono graduati nell’ordine della anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e della minore età.

 

Normativa

Assistenza

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