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  • Ambiente e Territorio

Tutela dei funghi epigei spontanei

Cittadini

Scheda informativa per l'utenza "Cittadini"

Utenti del servizio

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Presentazione

Il regolamento regionale per la raccolta dei funghi epigei spontanei è disciplinato dalla Legge Regionale del 17 dicembre 2007, n. 24 "Tutela dei funghi epigei spontanei" modificata dalla Legge Regionale del 8 settembre 2014, n. 7 e integrata dal D.G.R. n. 27-431 del 13 ottobre 2014
"Nuove disposizioni relative al titolo per la raccolta funghi epigei spontanei in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) come modificata dalla l.r. 7/2014"
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La Legge Regionale 24/2007 regola le norme per la tutela e l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei sul territorio piemontese, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.
La Legge Regionale 7/2014 ha introdotto importanti novità in materia di disciplina dell'attività di raccolta, definendo il nuovo titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale e, in ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, stabilendo una razionalizzazione degli enti legittimati a ricevere ed incassare il contributo di raccolta. Ha inoltre affidato alla Giunta regionale poteri deliberativi più ampi tesi a definire l'importo del contributo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori, come regolate dal successivo D.G.R. 27-431/2014.

Il servizio fornisce le informazioni relative a:

  • caratteristiche del titolo per la raccolta dei funghi (durata, importi, aree territoriali di validità…)
  • modalità di rilascio del titolo (enti legittimati al rilascio, modalità di versamento…)
  • regole e limitazioni per la raccolta
  • controlli e sanzioni

Normativa

Misure di biosicurezza Peste suina africana (PSA) per la raccolta all'interno della zona di restrizione II in Provincia di Alessandria

Ai sensi dell'allegato 2 dell'Ordinanza n. 2/2023 "Misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana" (DPCM 24/02/2023), l'attività di ricerca di funghi all'interno della zona di restrizione II in Provincia di Alessandria è consentita ai soli residenti nei comuni della zona II, previa autorizzazione del Comune (come indicato al comma 1 lettera a) punto x) dell'art. 3 dell'Ordinanza citata), al fine di evitare che i raccoglitori possano effettuare la ricerca in zone di potenziale circolazione virale e successivamente recarsi in aree dove tale circolazione non risulta ancora dimostrata.

Tale deroga si applica anche ad affittuari e proprietari di seconde case ubicate nella zona di restrizione II.

I soggetti suddetti, durante l'attività di raccolta funghi, dovranno assicurare le necessarie misure volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area.

Nello specifico, durante le attività di ricerca, le persone interessate dovranno:

  • a) munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA (quali ad es. Virkon, Virocid, Ecocid o sostanze ad azione equivalente) e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili); Copia del documento con apposizione del numero di protocollo Arrivo: AOO A1400A, N. Prot. 00022969 del 21/04/2023 21
  • b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);
  • c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all’attività di ricerca;
  • d) riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovrà essere inserito un altro involucro, e portarli via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti;
  • e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi alimenti portati a seguito;
  • f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attività, utilizzando spray a base alcolica a bassa aggressività (del tipo spray igienizzanti mani anti Covid);

Nel corso delle attività, inoltre, il cane dovrà essere tenuto al guinzaglio e dovranno essere accuratamente evitati rumori e comportamenti che potrebbero causare disturbo della fauna presente. Infine, si rammenta che dovrà essere segnalato all'Autorità Competente Locale (ACL) ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o cinghiali in evidente stato di difficoltà).

In allegato l’“Ordinanza del Commissario straordinario PSA n.2 del 20.04.23”.

Titolo per la raccolta

La Legge Regionale del 17 dicembre 2007, n.24 ha stabilito che "la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale".
Chiunque intenda esercitare la raccolta dei funghi epigei spontanei in qualsiasi luogo del territorio regionale dovrà munirsi del relativo titolo.
Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo a favore degli Enti legittimati al rilascio del titolo stesso.

Specie fungine la cui raccolta non necessita del titolo

Non necessita del possesso del titolo abilitativo la raccolta di alcune specie di basso pregio commerciale quali chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), specie diverse del genere Morchella, gambe secche (Marasmius oreades), orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e mazza di tamburo (Macrolepiota procera).

Rilascio titolo

Il versamento del contributo per l'acquisizione del titolo per la raccolta può essere effettuato a favore degli Enti legittimati al rilascio del titolo stesso, nonché a riscuotere e introitare i proventi dei contributi:

  • enti regionali di gestione delle aree protette
  • unioni montane di comuni
  • forma associative dei comuni collinari

I singoli Comuni non sono più legittimati alla riscossione e all'introito dei contributi in questione.

Elenco Enti legittimati suddivisi per provincia:

Importi e sistemi di pagamento

Gli importi dei contributi sono così fissati:

€ 5,00 Titolo per la raccolta con validità giornaliera
€ 10,00 Titolo per la raccolta con validità settimanale
€ 30,00 Titolo per la raccolta con validità annuale*
€ 60,00 Titolo per la raccolta con validità biennale
€ 90,00 Titolo per la raccolta con validità triennale

* si precisa che l'annualità è da intendersi riferita all'anno solare ovvero fino al 31/12

Il provvedimento D.G.R. n. 27-431 del 13 ottobre 2014 ha stabilito le modalità di versamento del contributo, sottolineando le opportunità di definire ulteriori sistemi di pagamento nella logica della semplificazione a favore dei cittadini.
A seguito del D.Lgs 82/2005, al cui articolo 5 del CAD si istituisce la piattaforma pagoPA e delle successive legiferazioni, di cui l'ultima la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", dal 28 febbraio 2021, l'unica modalità di pagamento consentita verso la pubblica amministrazione è quella elettronica attraverso il sistema pagoPA.
Ogni Ente legittimato a riscuotere ed introitare i proventi dei contributi per il titolo alla raccolta funghi ha acquisito il proprio sistema di pagamento PagoPA: sarà pertanto sufficiente recarsi sulla home page del sito internet dell'Ente scelto per trovare tutte le indicazioni necessarie al fine di effettuare il pagamento (direttamente online, oppure stampando l'Avviso).
A conclusione della transazione di pagamento il cittadino riceverà direttamente la ricevuta telematica, comprensiva di IUV (Identificativo Unico di Versamento) e di tutti gli altri dettagli del pagamento. Tale ricevuta dovrà essere stampata e portata con sé durante l'attività di raccolta ed esibita ad un eventuale controllo da parte degli organi di vigilanza, unitamente al documento d'identità.
Si ricorda che il titolo è nominale, dunque nella causale si dovrà indicare il NOME e COGNOME della persona che usufruirà del titolo raccolta funghi e il PERIODO (indicare il giorno – la settimana – l'anno solare di validità del titolo raccolta funghi).
Le informazioni relative agli Enti legittimati verso cui effettuare il pagamento sono riportati nella sezione "Rilascio titolo".
I titoli per la raccolta avranno efficacia su tutto il territorio regionale.

Riduzioni ed esenzioni

Le unioni montane di comuni hanno facoltà di rilasciare ai soli residenti nell'unione il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei valida sul solo territorio dell'unione montana di comuni, previo versamento di una somma inferiore, al massimo, di un terzo rispetto a quella stabilita.

I minori di 14 anni possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.

Regole e limitazioni

Quantità giornaliera e individuale

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.

Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto di tali limiti quantitativi e al possesso del titolo per la raccolta.

Se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, e previo il possesso e l'esibizione della ricevuta di versamento valida per l'anno di richiesta, la provincia può rilasciare, a titolo oneroso, l'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, ai cittadini residenti che siano:

  •  coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
  •  gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
  •  soci di cooperative agricolo-forestali.

Limitazioni nelle aree protette

La raccolta funghi è consentita nelle aree protette previo possesso del titolo abilitativo, a meno che non siano presenti limitazioni (temporali o di aree) nei regolamenti o nelle leggi istitutive delle stesse.

Ulteriori regole e limitazioni soggette a sanzione

La raccolta dei funghi spontanei deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.

I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

È vietato nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.

Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.

La raccolta dei funghi epigei è inoltre vietata:

  •  nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti;
  •  nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi;
  •  nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;
  • dal tramonto alla levata del sole;
  •  nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.

Controlli e sanzioni

Modalità di controllo

In caso di controlli da parte degli agenti di vigilanza, occorre esibire la ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità.

Sanzioni amministrative

Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi la Legge regionale 8 settembre 2014, n. 7 applica le seguenti sanzioni amministrative:

  •  in caso di superamento dei limiti consentiti relativi alla quantità giornaliera e individuale si applica la sanzione pecuniaria proporzionale di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;
  •  in caso di raccolta di funghi epigei senza titolo abilitativo, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;
  •  in caso di raccolta di funghi epigei eseguita con modalità non corrette, trasporto dei funghi in contenitori non idonei, utilizzo di mezzi di raccolta non adeguati, distruzione o danneggiamento volontario, raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso, raccolta in aree vietate o interdette, si applica la sanzione di 90,00 euro;

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni secondo legge e applicata con decorrenza dal 1° aprile successivo.

Ulteriori dettagli relativi alle sanzioni amministrative applicate sono riportati nel documento "Sanzioni in vigore dal 1 aprile 2021".

Assistenza

Sviluppo sostenibile, Biodiversità e aree naturali
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