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  • Sviluppo

Raccoglitori e ricercatori di minerali

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Presentazione

Nella Regione Piemonte la raccolta di minerali a scopo collezionistico è regolata dalla Legge regionale 4 aprile 1995 n. 51 "Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico" alla quale i ricercatori, per esclusivo interesse collezionistico o scientifico, devono fare riferimento.

La legge definisce:

  • le tecniche
  • le modalità
  • i mezzi utilizzabili nella raccolta di minerali
  • gli obblighi del ricercatore
  • i quantitativi giornalieri ammessi.

L'art. 12 determina le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle regole definite per la raccolta, commisurate alle violazioni. Chi intende svolgere la raccolta di minerali nel territorio regionale è tenuto a darne comunicazione attraverso questo servizio per l'inserimento nell'archivio dei raccoglitori di minerali.

Il servizio è finanziato da Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale

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Nella Regione Piemonte la raccolta di minerali a scopo collezionistico è regolata dalla Legge regionale 4 aprile 1995 n. 51 "Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico" alla quale i ricercatori, per esclusivo interesse collezionistico o scientifico, devono fare riferimento.

La legge definisce:

  • le tecniche
  • le modalità
  • i mezzi utilizzabili nella raccolta di minerali
  • gli obblighi del ricercatore
  • i quantitativi giornalieri ammessi.

L'art. 12 determina le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle regole definite per la raccolta, commisurate alle violazioni. Chi intende svolgere la raccolta di minerali nel territorio regionale è tenuto a darne comunicazione attraverso questo servizio per l'inserimento nell'archivio dei raccoglitori di minerali.

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Presentazione

Nella Regione Piemonte la raccolta di minerali a scopo collezionistico è regolata dalla Legge regionale 4 aprile 1995 n. 51 "Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico" alla quale i ricercatori, per esclusivo interesse collezionistico o scientifico, devono fare riferimento.
Si pone l'attenzione dei ricercatori sugli articoli della sopra citata legge che definiscono le tecniche, le modalità  e i mezzi utilizzabili nella raccolta di minerali, nonché gli obblighi del ricercatore e i quantitativi giornalieri ammessi. Si ricorda anche che l'art. 12 determina le sanzioni amministrative, per il mancato rispetto delle regole definite per la raccolta, sanzioni commisurate alle violazioni. 

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