Tema
  • Istruzione, Formazione e Lavoro

Portale Pagamento Esoneri Contributivi da Esonero Autorizzato

Scheda informativa per l'utenza "Imprese e liberi professionisti"

Box accesso imprese

Avvisi

Si avvisa che si stanno verificando dei disservizi applicativi e che sono in corso le opportune verifiche per la risoluzione definitiva.

Ci scusiamo per il disagio.

Si avvisa che si stanno verificando dei disservizi applicativi e che sono in corso le opportune verifiche per la risoluzione definitiva.

Ci scusiamo per il disagio.

Si comunica che in data Venerdì 1 marzo è prevista una manutenzione urgente dalle ore 15 fino alle ore 16.30 e pertanto non sarà possibile accettare o modificare richieste di pagamento esonero.

Si comunica che in data Venerdì 23 febbraio è prevista una manutenzione programmata dalle ore 15 fino alle ore 16.30 e pertanto non sarà possibile accettare o modificare richieste di pagamento esonero.

L’esonero parziale è un istituto disciplinato dall’art. 5 comma 3 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e dal Decreto del Ministero del Lavoro 7 luglio 2000 n.357: “… i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta...”.
Per "speciali condizioni di attività" si intende la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
  • pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;
  • particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

L'esonero parziale può essere concesso fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, in relazione alle caratteristiche dell'attività aziendale. L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa a tempo determinato e impone il versamento di un contributo di 39,21 euro (Decreto Ministeriale del 30/09/2021) per ogni giorno lavorativo e per ogni persona disabile non occupata.
Da giugno 2017, la Regione Piemonte è l’amministrazione competente del procedimento di concessione dell’esonero parziale di cui all'art 5 comma 3 della Legge 12 marzo 1999 n. 68.

Assistenza

Per problemi applicativi
tel: 011.0824322
lun - ven 8,30 - 17,30

Documentazione

Normativa

Esonero parziale
risorsa esterna su www.regione.piemonte.it